Riporta i termini per la conservazione digitale dei documenti fiscali del 2016 e degli anni successivi “all’antico”!
Per i documenti informatici rilevanti ai fini tributari servirà meno carta. E’ la risposta data dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 46/E all’interpello di un contribuente intenzionato ad effettuare la conservazione sostitutiva dei documenti analogici (D.M. 17 giugno 2014).
In pratica viene accettata, ammettendo tutte le soluzioni prospettate dal contribuente ai fini della conservazione elettronica, la conformità della procedura descritta volta ad evitare la stampa dei documenti (fatture e bolle doganali) ricevuti in formato digitale (esempio Pdf), con particolare riferimento a quei documenti per i quali la normativa vigente prevede a carico del cessionario/committente specifici obblighi ai fini dell’assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto mediante integrazione del documento.
Di seguito sono descritti i vari punti:
– Numerare progressivamente i documenti in arrivo con un “protocollo di arrivo” – avverrà in maniera differente a seconda che il documento sia ricevuto in formato cartaceo o digitale (esempio pdf)
– Integrare i documenti ricevuti in formato Pdf, per i quali la normativa vigente in materia prevede l’assolvimento dell’IVA da parte del cessionario/committente (esempio fatture per acquisti intracomunitari e per altri acquisti in regime di “reverse charge”) – attraverso la predisposizione di un altro documento, che verrà allegato all’immagine della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.
– Annotare nel registro IVA acquisti gli elementi previsti dall’articolo 25 del DPR n. 633 del 1972 ed il numero del “protocollo di arrivo”
– Completare la procedura di conservazione sostitutiva secondo quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2014
– Cestinare i documenti in formato cartaceo una volta completata la procedura di conservazione sostitutiva
Riportiamo la parte saliente circa i termini di conservazione:
“ …si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.M. 17.06.14 (che rinvia all’articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
In altre parole, il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati.
In caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.
A titolo esemplificativo, dunque:
a) un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1.1.2016-31.12.2016) concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) al più tardi entro il 31.12.2017;
b) un contribuente con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (1.7.2016-30.6.2017) conserverà i documenti rilevanti ai fini IVA dell’anno 2016 entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31.12.2016. Presa, quindi, a riferimento la dichiarazione annuale dei redditi del periodo 1.7.2015-30.6.2016 da presentarsi entro il 31.3.2017, il termine di conservazione dei documenti IVA dell’anno solare 2016 sarà il 30.6.2017, insieme agli altri documenti fiscalmente rilevanti del periodo 1.7.2015-30.6.2016. <…omissis>”