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Le direttive europee su fatturazione elettronica e appalti pubblici

Le direttive europee su fatturazione elettronica e appalti pubblici

La Fatturazione elettronica B2B e B2G, gli Ordini elettronici NSO fanno parte di un disegno preciso stabilito da due Direttive della Unità Europea

La direttiva di interesse in tema di fatturazione è la Direttiva Europea 2010/45/UE relativa all’IVA e alla semplificazione della fatturazione. E’ stata emanata con lo scopo di addivenire a una maggiore semplificazione delle norme in materia di fatturazione stabilendo parità di trattamento tra le fatture cartacee e quelle elettroniche: a queste ultime devono poter essere applicate le stesse procedure previste per le fatture cartacee, senza alcun aumento di oneri amministrativi.

Altra direttiva di interesse è la direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Questa Direttiva persegue lo scopo di introdurre uno standard europeo in materia, specificando gli elementi minimi obbligatori che una fattura elettronica negli appalti pubblici deve sempre riportare.

L’Italia in alcuni casi anticipa, in altri casi recepisce e si adatta alle direttive europee.

Le direttive europee su fatturazione elettronica e appalti pubblici

Fatturazione tra imprese – B2B


La fatturazione elettronica tra imprese parte da lontano, all’inizio fu attuabile a norma del Decreto MEF n. 52 del 20/02/2004 ma ebbe un uso limitato da parte delle Imprese.

La semplificazione arriva con il Decreto Legge n.216 del 11/12/2012 convertito con la Legge di Stabilità n. 228 del 24/12/2012. Viene recepita la Direttiva Europea 2010/45/UE relativa all’IVA e alla semplificazione della fatturazione, modificando la legge IVA n.633 del 26/10/1972. Le semplificazioni entrano in vigore dal gennaio 2013.

All’art. 21 viene definita la Fattura Elettronica come la fattura emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico e perché sia effettivamente considerata elettronica è necessaria l’accettazione da parte del destinatario. La fattura elettronica si considera emessa all’atto della sua consegna o messa a disposizione del cessionario o committente. E’ necessario assicurare l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione. Con leggibilità di una fattura si intende la leggibilità da parte dell’uomo. L’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto possono essere garantite in tre modalità: mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata (firma digitale) dell’emittente o mediante sistemi EDI. E’ modificato anche l’art. 39 del decreto 633 in tema di conservazione elettronica. La conservazione elettronica a norma delle fatture elettroniche, è obbligatoria sia per il destinatario che per l’emittente. Mentre per le fatture cartacee la conservazione elettronica a norma è facoltativa.

In ultimo la Legge 205/2017 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020 (GU 302 29/12/2017) ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per le transazioni nazionali B2B. La fatturazione elettronica è attuata per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI) già messo a punto dall’Agenzia delle Entrate per la fatturazione verso la Pubblica Amministrazione. La fattura è un file XML analogo a quello già utilizzato verso la PA e la spedizione e ricezione tramite lo SDI sono normate secondo le specifiche Regole Tecniche emanate con il Provvedimento della Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.

L’obbligo di fatturazione elettronica decorre a partire dal 1° gennaio 2019 ma l’obbligo viene anticipato al 1 luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori ed inoltre per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione.

Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilita’ del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con decreto ministeriale successivo potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione Europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica in formato analogico potrà essere messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

L’obbligo di fatturazione elettronica porta con sé l’obbligo di conservazione digitale a norma per le fatture e relativi esiti scambiati con lo SdI.

 Fatturazione verso la PA – B2G


La Finanziaria 2008, Legge n. 244 del 24/12/2007, all’art.1, co. 209-214, ha introdotto l’obbligo di utilizzare la Fatturazione Elettronica nei rapporti con la PA Centrale alla quale è vietato accettare fatture cartacee ed effettuare pagamenti in assenza di fattura elettronica.

Il Decreto MEF del 7/03/2008 ha individuato l’Agenzia delle Entrate quale gestore del Sistema di Interscambio (SdI) per la fatturazione e i pagamenti. L’Agenzia ha affidato a SOGEI la conduzione e la gestione del Sistema di Interscambio.

Le Regole Tecniche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale con il Decreto Ministeriale n. 55 del 3/04/2013 e la Circolare interpretativa del 31/03/2014 rendono attuativa la Fatturazione Elettronica verso la PA. Il fornitore invia al SdI le fatture nel formato standard XML, firmate digitalmente. L’invio può essere effettuato tramite PEC o specifici canali dati. Il SdI all’atto della ricezione della fattura elettronica e una volta superati i controlli previsti per la fattura stessa, provvede ad inoltrarla al competente ufficio della PA individuato dal codice univoco IPA assegnato e riportato nella fattura. In funzione dell’esito dell’inoltro, il SdI rilascia al soggetto che ha inviato la fattura una ricevuta di consegna ovvero una notifica di mancata consegna nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito negativo. In entrambi i casi la fattura trasmessa dal fornitore al SDI si considera emessa a norma dell’art. 21, comma 1, del DPR 633/72 e la data di emissione è quella indicata nell’xml.

Dal 6 giugno 2014 le PA Centrali non possono più accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non possono procedere al pagamento, anche parziale, sino alla ricezione del documento elettronico.

Dal 31 marzo 2015 l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso anche ai fornitori delle PAL (Pubbliche Amministrazioni Locali) come indicato nel Decreto Irpef (art. 25) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 aprile 2014.

NSO – ordini di acquisto della PA


Ultimo in ordine di tempo, l’Italia affronta il tema di dover assicurare la compatibilità delle proprie norme alle determinazioni assunte dalla Unione Europea in materia di comunicazione in formato elettronico delle diverse fasi del processo di approvvigionamento delle amministrazioni pubbliche.

Come previsto dalla Legge di bilancio 2018, a decorrere dalla data che sarà stabilita con appositi decreti ministeriali, tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento Ordini (NSO) appositamente creato, in analogia al SdI, come sistema di gestione presso il Ministero dell’Economia e Finanze.

Nelle fatture elettroniche dovranno essere riportati gli estremi degli ordini elettronici e i relativi pagamenti potranno essere effettuati solo se i procedimenti adottati saranno conformi alle regole tecniche relative.

I documenti che attestano l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi nella pubblica amministrazione devono essere obbligatoriamente emessi, trasmessi, archiviati e conservati in forma elettronica.

Per gli enti del SSN, l’obbligo decorre dal 1° febbraio 2020.


In evidenza – febbraio 2023 | Sono state pubblicate le nuove regole tecniche da adottare per l’emissione e la trasmissione degli ordini e degli altri documenti elettronici mediante il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO). Approfondisci qui