Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.
DECRETO-LEGGE 28 giugno 2018, n. 79
“Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di disporre una proroga per consentire la piena operativita’ della fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione rese da impianti stradali di distribuzione; è stato emanato il DL 28 giugno, n.79 entrato in vigore il 29 giugno.
Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: «per motori» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1°gennaio 2019»;
b) il comma 927 e’ sostituito dal seguente: «927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018. …».
Il tema dell’avvio obbligatorio della fatturazione elettronica per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione ha destato interesse e preoccupazione.
Per dare seguito alle richieste dei distributori e delle imprese che hanno chiesto la proroga della fattura elettronica, con il decreto appena emanato, è stato dato un po’ di ossigeno agli operatori, il primo banco di prova non va più individuato nella data del 1° luglio 2018, bensì in quella del 1° gennaio 2019.
Carta carburanti in vigore fino al 31/12/2018
La carta carburanti resta utilizzabile fino al 31 dicembre 2018 ma, dal 1° luglio 2018, la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette sarà possibile solo se il pagamento avverrà in forma tracciata.
E-fattura, attenzione!
L’articolo 1, comma 917, della legge di Bilancio (legge 205/2017) viene riscritta e ora prevede che dal 1° luglio 2018 la fattura elettronica diventa obbligatoria per:
- le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione;
- le prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.
In particolare, per i carburanti la soluzione scelta implica che tutte le cessioni che avvengono tra operatori economici, ad esclusione dell’ultimo passaggio dai distributori stradali al soggetto che acquista il gasolio e la benzina per autotrazione sia come partita Iva che come consumatore finale, deve essere certificata con fatturazione elettronica.