L’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, introdotto dal 1 gennaio 2019, non riguarda alcune categorie di contribuenti. Si tratta di imprese e soggetti partita IVA ben definiti dalla normativa, che sono esentati dal fare fattura elettronica per differenti motivi: redditi entro certi limiti oppure disposizioni in materia di privacy. Le aziende e i soggetti esentati sono:
- i contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), contribuenti che rientrano nel “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190);
- piccoli produttori agricoli (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972);
- medici, farmacisti e contribuenti che erogano prestazioni sanitarie;
- associazioni sportive dilettantistiche con ricavi fino a 65.000 euro all’anno.
A queste categorie professionali, si aggiungono alla lista delle esenzioni tutte le operazioni svolte da qualunque genere di impresa e contribuente nei confronti di soggetti non residenti nel territorio italiano.
Di seguito, i casi più particolari.
Regime forfettario
Il requisito per rientrare nel regime forfettario è il limite di 65.000 euro di introiti annuali. Prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva proporzionale del 15%, che viene ridotta al 5% durante i primi cinque anni di attività (una misura pensata per chi avvia la propria attività o abbia una startup).
Come riporta l’Agenzia delle entrate, il regime forfettario prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e contabili e permette anche di accedere a un regime contributivo opzionale per le imprese.
I soggetti che rientrano in questa categoria sono esentati dall’obbligo di fare fattura elettronica. Tuttavia, pur non essendo obbligati, questi contribuenti possono comunque emettere fatture elettroniche.
Piccoli produttori agricoli
I piccoli produttori agricoli esonerati dall’obbligo di fattura elettronica sono gli stessi che erano già esonerati per legge dall’emissione di fatture.
Rientrano nella categoria quei piccoli imprenditori e coltivatori che nell’anno di imposta precedente hanno ottenuto ricavi inferiori ai 7.000 euro. Due terzi di questi guadagni devono inoltre essere provento di cessione di prodotti agricoli come elencati nella tabella A prevista dal Decreto del presidente della Repubblica 633 del 1972.
Per tutti gli altri imprenditori agricoli valgono le regole previste per ogni altra categoria di contribuente
Operatori sanitari
La questione relativa a fattura elettronica e operatori sanitari nel corso della fase di definizione ha sollevato problemi riguardanti la corretta gestione dei dati personali. Una situazione complessa sulla quale è intervenuto, a dicembre 2018, il Garante per la privacy. L’autorità ha definito la normativa da adottare in proposito. Per valutare l’impatto della fattura elettronica nell’ambito del trattamento dei dati personali, è stato istituito nei mesi precedenti l’entrata in vigore dell’obbligo un tavolo tecnico per far chiarezza sulla situazione. Il Garante ha riscontrato criticità relativamente all’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie, perché i dati trattati riguardano la salute delle persone, non rilevanti ai fini fiscali ma legate alla descrizione dei servizi erogati.
Il Garante ha dunque stabilito che in nessun caso venga emessa fattura elettronica, inviata allo SDI, che riguardi l’erogazione di prestazioni sanitarie. Il divieto riguarda le prestazioni che siano soggette oppure no all’invio di dati attraverso il Sistema tessera sanitaria, per evitare che si incappi nella violazione della normativa riguardante il trattamento dei dati personali.
Il recentemente approvato Decreto di conversione del DL Semplificazioni poi, recependo queste indicazioni, vieta l’emissione della fattura elettronica a tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, sia che siano tenuti oppure no all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. L’operatore dunque per non cadere in errore deve valutare se la prestazione che ha effettuato è di natura sanitaria: per esempio, le consulenze sono soggette all’obbligo.
Avvalersene già da oggi di un sistema documentale completo significa arrivare preparati e con gradualità ad un importante cambiamento di offerta sul mercato e sfruttarne da subito i vantaggi in termini di sicurezza, spazio, tempo e denaro.
MIGLIORA LA GESTIONE DEI DOCUMENTI AZIENDALI!
Per sapere come gestire completamente il ciclo di fatturazione, scarica la tua copia gratuita della guida: “Tutti i passi necessari per fare la fattura elettronica“