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Fatturazione elettronica in sanità: facciamo chiarezza sugli obblighi e gli esoneri

Fatturazione elettronica in sanità: facciamo chiarezza sugli obblighi e gli esoneri

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica B2B a partire dal 1° gennaio 2019 ha comportato l’esonero da tale adempimento per le prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche. Scopri di più!

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica B2B a partire dal 1° gennaio 2019 ha comportato l’esonero da tale adempimento per le prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche. Inizialmente erano esonerati dal fare fattura elettronica solo gli operatori tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ma poi sono stati esclusi dall’obbligo anche gli altri operatori sanitari.

Tuttavia, permane per enti e operatori sanitari l’obbligo di fare fattura elettronica per prestazioni che non hanno direttamente carattere sanitario, per esempio in caso di consulenze o se si partecipa a corsi di formazione.

Obbligo di invio di ordine elettronico tramite Il NSO: quali i documenti coinvolti

Decreto Ministeriale 
del 27 dicembre 2019: 
aggiornamento D.M. 
7 dicembre 2018
 
per l’Ordine Elettronico 
per enti e fornitori 
della sanità

 Fattura elettronica in sanità, il provvedimento del Garante della privacy

Pochi mesi prima dell’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica B2B, a fine 2018, associazioni di categoria e professionisti hanno sollevato perplessità circa il trattamento di dati personali sensibili che sarebbero transitati attraverso il Sistema di Interscambio – SDI dell’Agenzia delle entrate tramite la fattura elettronica. Sulla situazione era stato interpellato il Garante per la privacy, che il 20 dicembre 2018 ha emesso un provvedimento in cui sottolinea come le fatture che vengono emesse da operatori sanitari solitamente riportano nella descrizione informazioni molto specifiche sulle prestazioni eseguite, riconducibili a malattie o esami clinici. L’Autorità Garante ha riportato un esempio particolare, sottolineando come fosse stata portata all’attenzione dell’ente una descrizione che indicava la prestazione per un percorso diagnostico neuropsichiatrico infantile, evidenziando anche la natura del disturbo per cui si era intervenuti con la prestazione, ma anche la descrizione di un intervento chirurgico con asportazione di un organo malato e specificazione degli esami istologici praticati. Dati personali molto particolari. In seguito a questa riflessione, il Garante per la privacy ha stabilito che i soggetti che erogano prestazioni sanitarie non debbano emettere fattura elettronica che transiti attraverso il Sistema di Interscambio che riguardi l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati tramite Sistema Tessera Sanitaria.

Ovviamente, i fornitori che erogano servizi o beni agli enti sanitari devono obbligatoriamente fare fattura elettronica, in quanto non si tratta di operatori sanitari che praticano prestazioni mediche nei confronti di persone fisiche. Dunque, per fare un esempio, se un’azienda informatica tramite appalto si è aggiudicata la fornitura di computer per un ospedale, dovrà fare fattura elettronica per farsi pagare.

 L’invio dei dati tramite Sistema Tessera Sanitaria

Sono numerose le categorie coinvolte dall’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Tra questi sono incluse le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali, le parafarmacie e le farmacie, sia pubbliche che private. Oltre a questi enti, anche i policlinici universitari, presidi ambulatoriali, istituti di cura a carattere scientifico e in generale le strutture autorizzate all’erogazione dei servizi sanitari.

Sono comprese in tale sistema anche diverse categorie di professionisti. Tra questi gli iscritti agli Albi professionali dei medici e degli odontoiatri, degli infermieri, degli psicologi, degli ostetrici, dei tecnici sanitari di radiologi e dei veterinari, ma anche gli ottici. Da sottolineare tuttavia che il divieto di emettere fattura elettronica è esteso, sempre nei limiti delle prestazioni di carattere sanitario che riguardano persone fisiche, anche agli operatori che non trasmettono dati al Sistema Tessera Sanitaria. iscritti all’Albo dei veterinari.

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 Fattura elettronica in sanità e NSO – Nodo Smistamento Ordini

Poiché dal 2019 sarà obbligatorio per gli enti pubblici del Sistema Nazionale Sanitario utilizzare il Nodo Smistamento Ordini per provvedere allo scambio telematico con i propri fornitori dei documenti attestanti gli ordini e l’esecuzione degli stessi, è utile approfondire il rapporto tra questo strumento e la fattura elettronica. La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo del 7 dicembre 2018. All’articolo 3 si legge che a partire dal 1° ottobre 2019 sulle fatture elettroniche devono essere riportati obbligatoriamente i dati indicati nelle Linee Guida pubblicate dalla Ragioneria di Stato, altrimenti non potranno essere liquidate.

Le Linee Guida specificano che i dati da riportare sono gli estremi dei documenti d’ordine. Bisogna dunque indicare la Tripletta di identificazione, composta da tre elementi fondamentali:

  • EndpointID: l’identificativo del Mittente, il soggetto che ha emesso l’ordine;
  • ID: identificativo del documento;
  • IssueDate: la data del documento.

Il modo per indicare queste informazioni nella fattura elettronica varia a seconda che si tratti di una FatturaPA o di una Fattura UE. Per esempio, nella FatturaPA nel campo Id Documento bisogna indicare l’identificativo del documento, nella Data va inserito l’Issue Data e nel campo Codice Commessa Convenzione bisogna inserire l’EndpointID. Riguardo alla Fattura UE invece, le Linee Guida spiegano che le istruzioni saranno date più avanti.

Riguardo al rapporto tra Nodo Smistamento Ordini e Fattura elettronica è interessante anche ricordare che il nuovo strumento gestionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze è integrato anche con lo SDI – Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica e con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP). Questo favorisce la fase di riconciliazione tra fattura elettronica e ordine, evitando errori e anche perdite di tempo per gli uffici amministrativi.


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